Garantire la sicurezza dei lavoratori che utilizzano macchine e attrezzature di lavoro è una priorità per evitare infortuni sul lavoro.
Prima di far utilizzare ad un lavoratore una macchina/attrezzatura, risulta quindi fondamentale che questa sia conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa – marcatura CE oppure, per le macchine ante ’96, analisi dei rischi ai sensi dell’Allegato V del D. Lgs.81/08 Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro. Anche le macchine/attrezzature costruite prima del 1996, anno in cui è entrata in vigore la direttiva che ha imposto la marcatura CE, devono infatti essere adeguate (a seguito di analisi dei rischi) e allineate ai livelli di sicurezza stabiliti dalle normative oggi vigenti.
Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) stabilisce al Titolo III, in particolare al comma 2 dell’articolo 70, che anche le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive europee o messe a disposizione antecedentemente all’emanazione delle stesse, devono essere conformi ai Requisiti generali di Sicurezza di cui all’Allegato V.
Pertanto, per tali macchine precedenti al settembre 1996, vanno valutati i rischi corrispondenti, al fine di poter applicare le disposizioni che ne consentono l’impiego sicuro.
L’Allegato V, stabilisce nella Parte 1 i requisiti applicabili a tutte le attrezzature di lavoro di cui sopra, riguardanti:
- Sistemi e dispositivi di comando;
- Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento;
- Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc;
- Stabilità;
- Rischi dovuti agli elementi mobili;
- Illuminazione;
- Temperature estreme;
- Segnali, indicazioni;
- Vibrazioni;
- Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc;
- Incendio ed esplosione.
Nella Parte 2 vengono indicate invece prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, comprendenti le attrezzature:
- In pressione;
- Mobili, semoventi o no;
- Adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi;
- Adibite al sollevamento di persone e di persone e cose;
- Di determinati tipi.
Richiedi maggiori informazioni
Compila il form qui accanto
Obiettivo degli interventi
Al fine della messa in sicurezza delle macchine fabbricate in data anteriore al settembre 1996, è necessaria l’identificazione dei pericoli relativi all’uso e l’analisi dei rischi, per individuare le non conformità ai requisiti di cui sopra. Successivamente, vanno identificati gli interventi per eliminare i pericoli o ridurre il rischio, per raggiungere l’obiettivo di sicurezza posto dalle normative di riferimento.
Come interviene Mixa
- Audit sul parco macchine, al fine di individuare le non conformità ai requisiti (ove applicabili);
- Analisi dei rischi ai sensi dell’Allegato V;
- Consulenza ai fini dell’individuazione di misure di eliminazione del pericolo o della riduzione del rischio;
- Stesura di un documento di accertamento di avvenuto intervento di adeguamento all’Allegato V.