Con la Legge 215/2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è stato convertito in legge il Decreto-legge 146/2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Si tratta del cosiddetto “decreto fiscale” o “decreto fisco-lavoro”, in considerazione delle tante novità correlate al mondo del lavoro e in materia di salute e sicurezza. Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro subisce, infatti, importanti modifiche: sono 14 gli articoli modificati (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99) oltre alla riformulazione dell’Allegato I.
- art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”
- art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
- art. 13, sulla “Vigilanza”
- art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”
- art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”
- art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
- art. 51, sugli “Organismi paritetici”
- art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”
- art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”
- art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”
- art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- art. 99, sulla “Notifica preliminare”
Le modifiche riguardano, principalmente, formazione e addestramento, ruolo del preposto, sospensione dell’attività di impresa e vigilanza.
Vediamole in dettaglio:
Formazione
obbligatoria
Modificato l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che dovranno essere accorpati e rivisti gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza in materia di formazione entro il 30 giugno 2022. Saranno, in particolare, ridefiniti durata e contenuti minimi della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Addestramento
Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre chiarito che l’addestramento per i discenti consiste nello svolgimento di una prova prativa, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchinari, impianti e sostanze ovvero in un’esercitazione applicata se oggetto della formazione sono procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati e documentati in un apposito registro che potrà essere anche su supporto digitale. Tale disposizione è in vigore dal 21/12/2021.
Formazione dei preposti
Il datore di lavoro è ora equiparato a dirigenti e preposti in quanto all’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica, nonché un aggiornamento periodico sulla base dei relativi compiti in materia di salute e sicurezza.
La formazione dei preposti, nonché l’aggiornamento, dovrà avvenire a cadenza biennale ed esclusivamente erogata con modalità in presenza.
Preposti
Si modificano gli artt. 18 e 19 del TUS specificando le funzioni e i doveri del preposto.
È stabilito l’obbligo, per datore di lavoro e dirigenti, di individuare e nominare il/i preposto/i: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma si intende che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il datore di lavoro e il preposto, ne fossero a conoscenza. Tra le modifiche troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del preposto da parte di datore di lavoro e dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis), ovvero l’individuazione del preposto, ma anche in relazione dell’art. 26 comma 8-bis, l’indicazione al datore di lavoro committente del personale che svolge il ruolo di preposto.
I doveri dei preposti
- Sovraintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
- Sovraintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI individuali
- Intervenire nel caso di comportamenti non conformi e interrompere l’attività del lavoratore se la non-conformità persiste
- Interrompere l’attività lavorativa qualora il lavoratore non segua le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate dal datore di lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI) o qualora il preposto individui carenze, deficienze di attrezzature o mezzi di lavoro, non conformità che possono dar luogo a situazione di pericolo.
Viene inoltre evidenziato come il preposto non debba subire alcun pregiudizio o impedimento allo svolgimento delle attività di vigilanze di cui all’art. 19 del Testo Unico per la sicurezza, prevedendo, per il configurarsi di tali circostanze, una sanzione penale.
Sospensione dell’attività di impresa
È stata rielabora la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
La sospensione si applica se, durante un’ispezione:
- si rileva che almeno il 10% dei lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: vale per ogni tipologia di lavoratore subordinato e ora anche per i lavoratori autonomi occasionali (si specifica che i lavoratori autonomi occasionali vanno comunicati all’Istituto Territoriale del Lavoro competente all’inizio della loro attività)
- vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali
- mancata elaborazione del DVR
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- mancata formazione ed addestramento
- mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- mancata elaborazione del POS
- mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
- mancanza di protezione contro il vuoto
- mancata applicazione delle armature di sostegno
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
- mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
- mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto. Si reintroduce infatti il riferimento al rischio amianto nell’Allegato I al TUS tra le violazioni dalle quali scaturisce il provvedimento di sospensione, in caso di mancata comunicazione preventiva.
Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.
Vigilanza
Vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL). La novità consiste nei pieni poteri ispettivi attribuiti all’INL per ogni tipologia di attività.
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