L’UE sta sviluppando un’ambiziosa strategia di sviluppo sostenibile e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, impegnandosi a conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
In Italia, i principi dettati dal Green Deal europeo, sono stati recepiti all’interno del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento UE 2021/241), il quale stabilisce che tutte le misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm – DNSH).
Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di Tassonomia Verde (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852). Questo parametro è una misura chiave che, attraverso standard tecnici, affida l’etichetta “verde” a specifiche fonti energetiche e fornisce una metrica di sostenibilità univoca alle attività di mercato. L’obiettivo è consentire agli investitori, di incanalare i propri capitali in modo diretto e sicuro, contrastando l’ecologia di facciata.
I sei obiettivi ambientali
Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali, dove un’attività economica arreca un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, dei rifiuti;
- alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.
Per essere eco-compatibile, un’attività deve soddisfare i seguenti criteri:
- contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali;
- non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo che sviluppa il principio DNSH;
- essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite).
L’impatto degli investimenti al principio di DNSH
Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:
- La misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo
- La misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100% (secondo l’Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento)
- La misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale
- La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.
Gli approcci di valutazione
Una volta individuati questi scenari, sono stati definiti due approcci per le valutazioni DNSH:
1) Approccio semplificato
Adottato se, per un singolo obiettivo, l’intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l’intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.
2) Analisi approfondita e condizioni da rispettare
Da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
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Come interviene Mixa
- Assessment per la compatibilità di attività/progetti al principio DNSH
- Analisi dei rischi ambientali e climatici
- Definizione delle soluzioni di adattamento per rispettare il principio DNSH
- Supporto nell’attuazione dei criteri tecnici, standard e specifici requisiti
- Consulenza in ambito ambientale per presentare la Dichiarazione di conformità al DNSH necessaria all’accesso ai bandi del PNRR
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