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L’INAIL continua a premiare le aziende virtuose, e anche per l’anno 2020 sarà possibile presentare la documentazione propedeutica all’ottenimento dello sconto sul premio INAIL fino a circa il 30%. Non mancano però molteplici novità.

Nel mese di agosto infatti l’Istituto ha reso disponibile il nuovo modello OT 23, che andrà a sostituire il già conosciuto OT 24, utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020.

Il modello può essere presentato da quelle aziende che hanno eseguito nel corso del 2019 interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, a prescindere dalle cogenze previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Queste aziende avranno quindi la possibilità di ottenere un’oscillazione del tasso per prevenzione, ovvero uno sconto riconosciuto dall’INAIL sul premio dovuto. Lo sconto atteso viene calcolato in percentuale sui premi versati annualmente sulla base dei lavoratori-anno dell’ultimo triennio generalmente secondo questo schema:

fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%;

da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%;

da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%;

oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%.

Le novità più interessanti riguardano gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.

Come ottenere la riduzione?

– inoltrare la domanda esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito entro e non oltre il 29 febbraio 2020. Entro 120 giorni dall’invio della domanda l’Istituto assicuratore comunica all’azienda il provvedimento adottato.

– presentare, unitamente alla domanda, la documentazione probante l’intervento/gli interventi, che devono essere stati tassativamente effettuati entro il 31/12/2019. Di seguito le categorie in cui l’INAIL elenca e suddivide i vari interventi miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto:

  • Interventi di carattere generale (A);
  • Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B);
  • Interventi trasversali (C);
  • Interventi settoriali generali (D);
  • Interventi settoriali (E).

Esempi di interventi ritenuti meritevoli sono: l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.

Inoltre, all’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento come quelli previsti nella “sezione C”: si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

A ciascun intervento realizzato viene assegnato un punteggio, e per poter accedere alla riduzione del tasso è necessario averne compiuti in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100.

Per maggiori informazioni e/o per scaricare gli appositi moduli si consiglia di consultare direttamente il sito dell’INAIL:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html&tipo=news

Contattaci al n. 331 6679378 o all’indirizzo mail g.masetto@mixaconsulting.it entro e non oltre il 10 dicembre 2020 per qualsiasi informazione, e/o per ricevere assistenza nella compilazione dell’ OT23, un nostro tecnico specializzato sarà a vostra disposizione.

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